Art. 26.

      1. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede a una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra gli elenchi di coalizione o elenchi non collegati, dividendo, per ciascuna regione, il totale delle cifre elettorali circoscrizionali degli elenchi per i seggi totali assegnati alle regioni ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 4, e ottiene in tal modo il quoziente elettorale regionale totale (QERT). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale circoscrizionale degli elenchi, ottenendo così i rispettivi quozienti di attribuzione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire agli elenchi. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati agli elenchi sulla base delle più alte parti decimali dei quozienti di attribuzione e, in caso di parità, sulla base della più alta cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
      2. L'Ufficio centrale nazionale verifica quindi se l'elenco di coalizione o l'elenco non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi nell'ambito di tutte le circoscrizioni regionali abbia conseguito almeno 120 seggi.
      3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale procede a un'ulteriore attribuzione provvisoria dei seggi tra gli elenchi di coalizione o elenchi non collegati. A tal fine, divide, per ciascuna regione, il totale delle cifre elettorali circoscrizionali degli elenchi per il numero dei seggi da attribuire agli elenchi stessi nella regione, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, e ottiene in tal modo il quoziente elettorale regionale

 

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(QER). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale circoscrizionale degli elenchi, ottenendo così i rispettivi quozienti di attribuzione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire agli elenchi. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati agli elenchi sulla base delle più alte parti decimali dei quozienti di attribuzione e, in caso di parità, sulla base della più alta cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
      4. L'Ufficio centrale nazionale verifica quindi se l'elenco di coalizione o l'elenco non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi nell'ambito di tutte le circoscrizioni regionali abbia conseguito almeno 83 seggi. In caso positivo informa della verifica effettuata gli uffici elettorali regionali, che procedono conseguentemente alle attribuzioni definitive dei seggi spettanti agli elenchi regionali.
      5. Qualora l'elenco di coalizione o l'elenco non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi non abbia conseguito almeno 83 seggi, ad esso l'Ufficio centrale nazionale assegna l'ulteriore numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso l'Ufficio individua un coefficiente di incremento dato dal rapporto tra il numero di 83 e il numero dei seggi ottenuti dall'elenco di coalizione o dall'elenco non collegato individuato ai sensi del primo periodo. Ai fini dell'attribuzione dei seggi ulteriori nelle singole circoscrizioni regionali, l'Ufficio moltiplica la cifra elettorale regionale dell'elenco di coalizione o dell'elenco non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi per il predetto coefficiente di incremento. Ogni cifra elettorale così rideterminata è divisa per il QER. Se dopo tali operazioni è superato il numero di 83 seggi, le attribuzioni in eccedenza sono detratte nelle circoscrizioni regionali in cui l'elenco di coalizione o l'elenco non collegato ha le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione dei seggi utilizzate, fino a concorrenza del numero di
 

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seggi da scomputare. Qualora invece anche dopo tali operazioni non sia raggiunto il numero di 83 seggi, i seggi ancora mancanti sono ulteriormente assegnati e ripartiti nelle circoscrizioni in cui l'elenco di coalizione o l'elenco non collegato ha le più alte parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da attribuire. Nelle singole circoscrizioni regionali, a seguito delle assegnazioni degli ulteriori seggi, è conseguentemente sottratto agli altri elenchi di coalizione o elenchi non collegati un numero corrispondente di seggi, facendo riferimento alle rispettive cifre elettorali circoscrizionali in ordine crescente.
      6. L'ufficio elettorale regionale procede quindi a una prima attribuzione provvisoria dei seggi nei collegi uninominali regionali tra le liste di coalizione o singole liste non collegate. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali conseguite in tutti i collegi della regione da ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire alle liste stesse nell'ambito dei collegi uninominali regionali, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1; ottiene in tal modo il quoziente elettorale regionale per collegi (QERC). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale conseguita in tutti i collegi della regione dalle singole liste e dalle coalizioni di liste, ottenendo così i rispettivi quozienti di attribuzione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire alle singole liste o alle coalizioni di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati sulla base delle più alte parti decimali dei quozienti di attribuzione e, in caso di parità, della più alta cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
      7. L'Ufficio centrale nazionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista collegata all'elenco regionale di coalizione o all'elenco regionale non collegato, che ha ottenuto il maggior numero di seggi, abbia conseguito almeno 83 seggi. In
 

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caso positivo informa della verifica effettuata gli uffici elettorali regionali, che procedono conseguentemente alle attribuzioni definitive dei seggi nei collegi uninominali regionali.
      8. Qualora la coalizione di liste o la singola lista collegata all'elenco regionale di coalizione o all'elenco regionale non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi non abbia conseguito almeno 83 seggi, ad essa l'Ufficio centrale nazionale assegna l'ulteriore numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso l'Ufficio individua un coefficiente di incremento dato dal rapporto tra il numero di 83 e il numero dei seggi ottenuti dalla coalizione di liste o dalla singola lista non collegata all'elenco regionale di coalizione o all'elenco regionale non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi. Ai fini dell'attribuzione dei seggi ulteriori nei collegi uninominali delle singole regioni, l'Ufficio moltiplica la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o della singola lista collegata all'elenco regionale di coalizione o all'elenco regionale non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi per il predetto coefficiente di incremento. Ogni cifra elettorale così rideterminata è divisa per il QERC. Se dopo tali operazioni è superato il numero di 83 seggi, le attribuzioni in eccedenza sono detratte ai collegi uninominali regionali nell'ambito delle circoscrizioni in cui la coalizione di liste o la singola lista collegata all'elenco regionale di coalizione o all'elenco regionale non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi ha le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione dei seggi utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da scomputare. Qualora invece anche dopo tali operazioni non sia raggiunto il numero di 83 seggi, i seggi ancora mancanti sono ulteriormente assegnati e ripartiti nei collegi uninominali delle circoscrizioni regionali in cui la coalizione di liste o la singola lista collegata all'elenco regionale di coalizione o all'elenco regionale non collegato che ha ottenuto il maggior numero di seggi ha le più alte parti decimali del quoziente di
 

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attribuzione non utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da attribuire. Nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni regionali, a seguito delle assegnazioni degli ulteriori seggi, è conseguentemente sottratto alle altre coalizioni di liste o alle singole liste non collegate un numero corrispondente di seggi, facendo riferimento alle rispettive cifre elettorali circoscrizionali in ordine crescente.
      9. L'ufficio elettorale regionale procede quindi ad assegnare i seggi a ciascuna delle liste della coalizione. A tal fine, divide la cifra elettorale regionale di tutte le liste della coalizione per il numero dei seggi assegnato alla coalizione stessa ai sensi del comma 8. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale conseguita in tutti i collegi della regione da ciascuna lista, ottenendo così i rispettivi quozienti di attribuzione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati sulla base delle più alte parti decimali dei quozienti di attribuzione e, in caso di parità, della più alta cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
      10. Qualora la verifica di cui al comma 2 non abbia dato esito positivo e l'elenco di coalizione o l'elenco non collegato, in prima attribuzione, non abbia conseguito 120 seggi totali sui 301 disponibili, l'ufficio elettorale regionale procede con criterio puramente proporzionale all'attribuzione dei seggi tra gli elenchi regionali e tra le liste nei collegi uninominali regionali ai sensi dei commi 3 e 5.